Counseling e Psicologia: riflessioni sulla nuova professione del Counselor
Counseling e Psicologia non sono nemici, e non lo sono mai stati in nessuna parte del mondo. Secondo uno dei padri fondatori del Counseling, Rollo May, il Counseling ha il compito di “favorire lo sviluppo e l’utilizzazione delle potenzialità del Cliente”. Si tratta di una professione – evidentemente senza alcuna velleità clinica – che vuole semplicemente stimolare il percorso evolutivo del Cliente. A maggior riprova, “… il superamento del problema” – prosegue Rollo May – “la vera trasformazione, comunque, spetta solamente al cliente: il Counselor può solo guidarlo, con empatia e rispetto, a ritrovare la libertà di essere se stesso”.
Purtroppo però in Italia, per il momento, tra Counseling e Psicologia si assiste ad una sorta di guerra di religione con tanto di crociate e alzate di scudi da ogni parte. Il conflitto a colpi di carte bollate sembra ancora oggi opporre, su barricate opposte, gli Psicologi e i Counselor, accusati dai primi di esercizio abusivo di professione ai sensi dell’Art. 348 del Codice Penale (Abusivo esercizio di una professione) e di falsa attribuzione di titoli di professioni regolamentate, ai sensi dell’Art. 498 del Codice Penale (Usurpazione di titoli o di onori).
Counseling e Psicologia: la diatriba
A mio parere, la diatriba discende da due fattori principali:
- Il primo fattore è relativo al percorso intrapreso dalla Psicologia in Italia. È un dato di fatto, sostenuto da numerosi osservatori, che in questi ultimi decenni la Psicologia italiana si sia progressivamente e fortemente orientata verso gli ambiti strettamente clinici ed accademici, perdendo gradualmente contatto con l’utenza e – di conseguenza – riducendo la capacità di interpretare i reali bisogni dei Clienti.
- Il secondo fattore è invece una sorta di peccato originale che riguarda però non tanto i Counselor, quanto piuttosto la nascita nel 1989 della figura di Psicologo. La legge n. 56 del 18 febbraio 1989 infatti è piuttosto ambigua: tanto è vero che in questi anni non sono affatto pochi i giudici e i tribunali hanno provato a districarsi tra le arruffate maglie del Codice.
L’Art.1 che dovrebbe specificare, senza incertezze, i compiti dello Psicologo recita invece lapidariamente: “la professione di Psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità’ e ‘le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.”
Una definizione che manca di approfondimento e che rimane piuttosto vaga: cosa vuol dire esattamente (e nel concreto) strumenti conoscitivi e di intervento? Cosa vuol dire esattamente (e nel concreto) sostegno in ambito psicologico?
E come si fa a sostenere che le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito … sono o sarebbero caratterizzanti esclusivamente dello Psicologo? Vogliamo accusare di abuso di professione anche gli Psichiatri, i Neurologi, gli Educatori professionali? Oppure vogliamo accusare di usurpazioni di titoli tutti i Sacerdoti che da duemila anni consigliano i loro parrocchiani?
Il Legislatore su questi punti – semplicemente – ha taciuto, lasciando di fatto agli Psicologi l’onere del loro peccato originale e ad ogni Tribunale la libertà di sentenziare, ora per un verso e ora per un altro.
Counseling e Psicologia: le sentenze
In questi anni, le sentenze che hanno visto contrapporre la tutela della professione dello Psicologo verso altri soggetti, hanno tentato di emendare quel difetto di nascita, analizzando ed esaminando proprio il famigerato Articolo 1. I casi di condanna tuttavia si sono verificati soltanto in quei casi dove effettivamente vi era stato un esercizio abusivo di professione. Ovvero dove il condannato – non avendo i titoli per farlo – realmente ha (alternativamente o contemporaneamente):
- mancato di informare esplicitamente sulle competenze della propria professione
- svolto attività di diagnosi
- somministrato test psicologici
- interpretato sogni utilizzando teorie di riferimento psicologiche o psicoanalitiche
- indagato i processi mentali del Cliente
- utilizzato tecniche cliniche o di intervento finalizzate a modificare direttamente l’universo psicologico del Cliente
- svolto un numero di sedute, tale da far supporre una ristrutturazione profonda della personalità del Cliente.
In sostanza, dove il condannato effettivamente ha scimmiottato competenze e titoli che non possedeva.
Quando invece il Counselor abbia ben chiaro quali siano le finalità della sua professione, e quindi di conseguenza:
- svolga un numero limitato di sedute (da un minimo di una, ad un massimo di sei o sette)…
- chiarisca esplicitamente di essere un Counselor Professionista ai sensi della Legge n.4/2013, e chiarisca di non possedere (eventualmente) altri titoli o competenze…
- non si ponga – neppure lontanamente – il problema diagnostico…
- utilizzi un metodo deduttivo e non-clinico…
- utilizzi teorie di tipo antropologico, educativo o spirituale…
- rimanga sul “Qui ed Ora”, evitando qualsiasi inferenza anamnestica sul passato o e prescindendo dalla psicologia del Cliente (non è suo compito fare diagnosi)…
- qualora – tramite il proprio buon senso comune – ipotizzi che il Cliente potrebbe (forse) giovarsi anche di un aiuto diverso dal Counseling (ad esempio: di un Sacerdote o di un Geometra, di un Commercialista o di un Medico), lo informi adeguatamente. Ciò al fine di non confondere mai il Counseling con altre discipline, ed evitando di millantare competenze non possedute ….
… è pacificamente escluso che si possa configurare alcun tipo di reato.
Counseling e Psicologia sono discipline di confine
Ciò significa – da una parte – che Counseling e Psicologia sono sicuramente diverse e prevedono competenze e formazioni diverse. Ma dall’altra, ciò non significa che – effettivamente – non siano professioni di confine. Eugenio Calvi (Psicologo e Avvocato) molto puntualmente ha evidenziato, in una sua recente intervista che, se è vero che “l’osservazione, il colloquio e la somministrazione di test sono spesso vettori di strumenti psicologici”, è anche vero che “non tutte le osservazioni, non tutti i colloqui e non tutti i test hanno tali finalità, e quindi esistono, ovviamente, osservazioni, colloqui e test che non sono di esclusiva competenza dello psicologo” (intervista rilasciata ad Altra Psicologia il 14 dicembre 2009). Possono eventualmente diventare – prosegue Calvi – “strumenti psicologici nella misura in cui hanno per finalità la conoscenza dei processi mentali dell’oggetto indagato, così potendosi distinguere da analoghi mezzi di indagine, ma con scopi e finalità differenti (la maestra che osserva gli alunni, un prete che colloquia e consiglia un fedele, una rivista che pubblica uno dei tanti test da ombrellone, ecc…).
Sono assolutamente convinto che questa guerra ideologica tra Counseling e Psicologia, invece di tutelare, danneggi prima di tutto gli utenti. Sono assolutamente convinto che la maggioranza degli utenti trovi, questa lunga diatriba da azzeccagarbugli, oziosa ed estenuante.
Tutti coloro che non sono alfabetizzati (e che non hanno voglia o intendono esserlo) a questi tecnicismi da addetti ai lavori, inevitabilmente finiranno anche per marcare ulteriormente la distanza tra tutte queste figure professionali. Assurgersi (surrettiziamente) a paladini dei diritti dei consumatori (ma in verità difendendo i corporativismi), aggredendo tutti i Counselor (anche quelli che non hanno nessuna intenzione di abusare di un’altra professione perché sono già contentissimi e fieri di esercitare pienamente e legittimamente la loro) è una strategia vanagloriosa e autodistruttiva, perché mina fondamentalmente la fiducia delle persone che già faticano ad accostarsi a questo tipo di discipline.
Eppure in altri settori, numerose discipline di confine trovano – in nome della tutela del Cliente – modi per coesistere senza troppa drammaturgia. Penso ai Dentisti e agli Odontotecnici, agli Ottici e agli Oculisti, agli Ortopedici e ai Fisioterapisti, agli Ingegneri Edili e agli Architetti, agli Psichiatri e ai Neurologi. Ma anche Maestri di Yoga e Insegnanti di tecniche sciamaniche, Coach ed Educatori : ognuno offre – ovviamente e sempre nel rispetto della Legge – le proprie e diverse competenze. E chi se ne avvantaggia è sempre il Cliente finale, che ha la possibilità di fare le proprie libere valutazioni.
Counseling e Psicologia: le fonti originali
E per concludere, ecco alcuni link utili per farsi un’idea propria, studiando direttamente le fonti originali:
Gazzetta Ufficiale – La Legge n. 56/1989 – La figura dello Psicologo.
Gazzetta Ufficiale – La Legge n. 4/2013 – Le professioni non organizzate in ordini o collegi.
La sentenza n. 13020/2015: il TAR del lazio ha cancellato Assocouseling dall’elenco delle associazioni che operano in attività non riconosciute. La sentenza stabilisce che l’intervento sul disagio psichico di qualunque grado è competenza degli psicologi.
La sentenza n. 422/2007 del Tribunale di Ravenna. Un naturopata, laureato in filosofia, abusa della professione di Psicologo.
L’Antitrust – Le conoscenze teoriche di Psicologia possono essere insegnate dagli Psicologi.
La sentenza n. 619/2010 del Tribunale di Lucca assolti in via definitiva due Counselor dall’accusa di esercizio abusivo della professione di psicologo, poiché “Il Counselor lavora legittimamente per la progressiva estensione della salute individuale, non più riconducibile all’assenza di malattia, ma comprensiva di una nozione molto più ampia di benessere psico-fisico che si può riassumere nel concetto di “migliore qualità della vita”.
Aggiornamento del 22 gennaio 2019 – La sentenza N. 00546/2019 del Consiglio di Stato (ultimo e definitivo grado di giudizio) annulla la sentenza n. 13020/2015 del TAR del Lazio. La professione può iscriversi nell’elenco Mise. La sentenza dice anche che la professione di Counselor e Psicologo sono diverse. Non esiste una sovrapposizione generale ed aprioristica della professione di Counselor con quella di Psicologo. Non si può criminalizzare una intera categoria. Come in qualunque altra attività esercitata, eventuali violazioni di legge vanno considerate a sè, del particolare e singolo caso.
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