Cosa viene troppo detto e cosa invece non si dice

I riconoscimenti d’alcune scuole di naturopatia, dati da strutture comunitarie che vantaggi portano?
I naturopati che si formano secondo tali crediti che diritti giuridici hanno?
E chi frequenta una scuola, ha già frequentato presso centri che non vantano tali riconoscimenti, che diritti hanno?
Cosa comporta il riconoscimento del naturopata e della medicina complementare in Italia a queste due figure di naturopati?

Alcune scuole di naturopatia peccano di chiarezza su una questione importante che:
Secondo le Direttive CEE, è prevista la regolamentazione professionale della figura di Assistente Sanitario Naturopata, o semplicemente Naturopata, già riconosciuta ufficialmente in Paesi come Inghilterra, Germania, Belgio, Spagna, Olanda… In Italia, come tutti sappiamo è attualmente allo studio un progetto di legge per regolamentare questo settore. Al fine di rendere legale fin da ora la pratica professionale di Assistente Sanitario Naturopata, alcune scuole vantano affiliazioni a strutture o associazioni comunitarie tipo la British Complementary Medicine Association (B.C.M.A.).
Con ciò viene detto che tale qualifica permette, agli allievi di quella scuola, che lo richiedano, di iscriversi al National Practitioner Register della B.C.M.A., l’Albo ufficiale degli operatori di Medicina Complementare.
Si intende che questa discorso vale per qualsiasi riconoscimento ad associazioni o strutture o scuole estere.

Con l’iscrizione all’Albo inglese, riconosciuto dall’UE si dice che si potrà esercitare la professione in Italia e in tutti i paesi sottoscrittori del trattato CEE (Legge 14 ottobre ’57 n.1203) nel rispetto delle Normative Europee, con riferimento particolare alla Direttiva Comunitaria 89/48 CEE del 21 dicembre ’88, Direttiva recepita dallo Stato Italiano con i DD.LL. 27/01/92, n.115 e 02/05/94 n.319 e con l’Ordinanza Ministeriale 30/11/95.

Inoltre viene anche detto- a garanzia dello studente (così dicono)- che la normativa europea prevede per coloro che sono affiliati- in questo esempio- ad una scuola inglese e iscritti nel Registro Professionale relativo, di operare legittimamente in ogni paese d’Europa per tutte le professioni liberali delle quali in Italia non è ancora costituito l’Ordine Professionale (Art.2229 C.C.). Qualora la legge venisse modificata, entrando in vigore la normativa italiana che regoli tale settore, non sarà più necessaria l’iscrizione al Registro inglese.

E tutto ciò è vero ma a delle condizioni ben precise che non escludono il pericolo di una non ammissione di diritto.
Infatti: – Non viene pero’ detto che la futura legge italiana si riserverà di accreditare queste scuole.
– non viene detto che anche se riconosciute in ambito UE, tramite il riflesso di associazioni riconosciute, nel nostro paese in quanto non ancora legiferate, non godono dei diritti di tale regolamentazione. Vedi la previdenza sociale.
– non viene detto che, agli occhi dello stato italiano, i naturopati che vantano questo accreditamento estero, hanno gli stessi attuali diritti di quei naturopati che non hanno tale riconoscimento.
– non viene detto anche che quando uscirà la legge italiana che determinerà i criteri con cui le strutture dovranno formare ed i naturopati dovranno esercitare, anch’essi dovranno sottostare a tali regolamentazioni. E quindi non sarà escluso il fatto che queste strutture o naturopati, possano “non essere riconosciuti dallo stato italiano” e debbano quindi sottostare a degli esami di verifica.

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