Con lo sviluppo nell’ultimo decennio, di una cultura della protezione civile intesa non più soltanto come soccorso ma, principalmente, come attività di previsione e prevenzione delle calamità, si è anche rafforzato e valorizzato il ruolo del volontariato nella protezione civile

Il dato saliente è il passaggio dalla considerazione del volontariato individuale, alla presa d’atto del ruolo determinante della associazioni di volontariato. Sono da ritenere, quindi, del tutto superate le disposizioni legislative, pur vigenti e cioè l’art.13 della legge 8 dicembre 1970 n. 996, nella quale il volontariato era inteso come reclutamento di personale volontariato da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia il regolamento d’attuazione della stessa legge approvato con DPR 6 febbraio 1981 n.66 con l’istituzione -rimasta quasi ovunque disattesa – di appositi ruolini presso le prefetture, per l’iscrizione dei singoli volontari da addestrare con corsi periodici ed esercitazioni. La normativa attualmente valida di riferimento – che ha dato veste giuridica ad una prassi, largamente attuata, di utilizzo delle associazioni di volontariato nell’opera di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità è l’art. 18 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e il relativo regolamento di attuazione ( emanato con DPR 21 settembre 1994 n. 613, pubblicato nella G.U. n.

259 del 5 novembre 1994) che ha recepito tra l’altro l’art.11 della legge 24 luglio 1984 n. 363. Parallelamente al passaggio del volontariato singolo a quello associato, si è passati in questi anni dal volontariato occasionale, un po’ romantico ed emotivo, al volontariato organizzato, attrezzato, addestrato, autosufficiente. Oggi comunque, non si può certo dire che tutte le associazioni abbiano strutturato gruppi di intervento professionalmente capaci ed autosufficienti, ne che tutte siano giunte allo stesso grado di capacità operativa; ma è indubbio che nel complesso, il volontariato di protezione civile, organizzato dalle molte associazioni esistenti, è una grande forza, sia sul piano numerico che in quello della qualificazione professionale e della capacità di intervento, tale da porre il volontariato allo stesso livello delle altre componenti istituzionali della protezione civile. Non a caso l’art.11 della legge 225/92 sancisce che le organizzazioni di volontariato fanno parte delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Nello stesso tempo, però, non possono e non devono sostituire le istituzioni.

Nella protezione civile le associazioni di volontariato sono strutturate per settori che operano in continuità nel loro campo specifico di attività, ma strutturano anche appositi gruppi di intervento altamente specializzati ed operativi, posti al servizio di chi gestirà l’intervento globale. La maggior parte sono a carattere nazionale, le quali riescono, con maggiore o minore intensità, a rappresentare e coordinare i moltissimi gruppi locali che a loro fanno riferimento ; ma vi sono anche, ovviamente, molti gruppi locali autonomi, la cui individuazione ed utilizzo è più difficile. In questa ottica, deve essere poi citata l’iniziativa dei gruppi comunali e intercomunali di volontariato di protezione civile e dei gruppi dei vigili del fuoco volontari, che costituiscono una esperienza vitale in alcune regioni di frontiera. E’ inutile precisare che sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle associazioni liberamente costituite da volontari con fini solidaristici e senza scopo di lucro, anche indiretto, e che svolgono o promuovono attività di previsione e prevenzione e soccorso in occasione di calamità naturali o indotte, nonchè attività di formazione alla coscienza di protezione civile.

L’aspetto più importante è, ovviamente, quello del fine di solidarietà, e della sua traduzione operativa nella caratteristica della gratuità, dell’assenza del fine di lucro individuale e collettivo. La protezione civile è, in qualche modo infatti, il punto più alto e di sintesi della solidarietà, in quanto è solidarietà verso un’intera comunità, colpita da una fatto grave e violento come la calamità e chiama a raccolta doverosa tutte le energie della comunità ,nessuna esclusa e al massimo delle capacità. Questo vale con evidenza nell’emergenza, ma vale anche nella fase di previsione e prevenzione: che è, appunto, conoscenza attenta ed armoniosa della propria realtà territoriale, che non può non tradursi in rispetto e impegno attivo di tutela e valorizzazione. Il volontario è da ritenere elemento insostituibile nell’organizzazione della protezione civile e proprio perché presta la sua opera in maniera del tutto gratuita, mettendo a disposizione della collettività la propria professionalità ed il tempo libero, è bene che il suo ruolo venga esaltato e ben identificato anche nell’essere facilmente individuato indossando uniformi di foggia (compresi emblemi e distintivi) non confondibili con altre forze che sono si quelle <> quali vigili del fuoco, forze armate, forze di polizia, corpo forestale dello stato ecc.

, ma che per questo lavoro percepiscono un regolare stipendio dall’amministrazione dello Stato. Sono da bandire, quindi, quei comportamenti quali l’uso di lampeggiatori d’emergenza (consentito soltanto per le ambulanze in uso alle organizzazioni di volontariato) o di palette segnaletiche, l’effettuazione di scorte non autorizzate dalle forze di polizia, la regolazione del traffico o quegli abusi che contribuiscono a confondere il volontario di protezione civile con le forze istituzionali. Fatte queste indispensabili premesse si può tranquillamente affermare che per diventare volontario di protezione civile il singolo cittadino, nel rispetto dei già citati principi, dovrà aderire ad un’associazione di volontariato che svolga attività nelle quattro fasi che contraddistinguono il sistema della protezione civile in Italia : previsione, prevenzione e soccorso e superamento dell’emergenza. Queste associazioni di volontariato possedere i requisiti di moralità, affidabilità, capacità operative e una struttura organizzativa ed autosufficiente in modo da poter dare, nel momento dell’emergenza, un valido supporto alle istituzioni.

agli aderenti oltre a possedere i requisiti suddetti non devono avere procedimenti penali pregressi o in corso, si chiede di svolgere la propria attività di competenza specializzandosi in uno o più settori che sono numerosi e diversificati tra loro. I principali sono : · Formazione della coscienza civile intesa principalmente come educazione alla protezione civile rivolta soprattutto alle popolazioni delle zone a rischio, ai giovani ed agli studenti della scuola dell’obbligo; · Previsione intesa come studio delle cause dei fenomeni calamitosi, della identificazione dei rischi e della individuazione delle zone soggette a rischio; · Prevenzione volta da evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi ed a promuovere e curare l’educazione della popolazione all’autoprotezione; · Soccorso svolto in numerosi settori tra i quali il sanitario, l’assistenziale ed il tecnico (radioamatori, sommozzatori, squadre antincendio boschivi, unità cinofile di soccorso, speleologi, paracadutisti ecc.) · Superamento dell’emergenza volta ad attuare tutte quelle iniziative che ostacolano la ripresa.

Pertanto se un cittadino vuole dedicarsi al volontariato di protezione civile dovrà individuare, sul territorio, nazionale associazioni di volontariato che svolga attività in uno dei settori in cui detto cittadino ha già preparazione o intenda acquisirla. Gli enti da contattare sono nell’ordine : Prefettura, Regione, Dipartimento della protezione civile Bisogna comunque tenere presente che la prima autorità di protezione civile è il Sindaco e che, quindi, in primo luogo ci si deve rivolgere al Comune di appartenenza anche perché molti Comuni hanno già costituito efficienti gruppi comunali di volontariato di protezione civile. Ai volontari, limitatamente al periodo di impiego autorizzato, vengono garantiti il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, la copertura assicurativa e il rimborso delle spese sostenute nell’attività di protezione civile. Periodicamente vengono svolte esercitazioni alle quali sono chiamate a partecipare le associazioni di volontariato che durante l’anno possono organizzare, di propria iniziativa e con l’apporto del Dipartimento della protezione civile, corsi di formazione utilizzando anche le strutture del Centro nazionale della protezione civile situato alle porte di Roma (Castelnuovo di Porto), dove ha sede la scuola nazionale della protezione civile.

Secondo la normativa vigente il Ministro per il coordinamento della protezione civile (oggi Sottosegretario) o per sua delega, il Prefetto territorialmente competente può disporre l’impiego delle associazioni di volontariato in attività di previsione, prevenzione soccorso e superamento dell’emergenza (ex art.11 della legge 24 luglio 1984 n. 363 recepito nell’art.18 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile ). Pertanto, al verificarsi di una emergenza il Dipartimento della protezione civile (retto dal Sottosegretario alla protezione civile) o la Prefettura possono allertare i responsabili delle associazioni di volontariato riconosciute al fine di autorizzare l’intervento dei rispettivi volontari tecnicamente qualificati a supporto delle forze istituzionali. Questa prassi è ormai entrata nella consuetudine e sono numerosissimi i volontari appartenenti ad associazioni di volontariato censite dal Dipartimento della protezione civile, che sono stati allertati per partecipare ad attività di soccorso sia in Italia che all’estero, nonché a prove di simulazione di emergenza ed addestramento.

Appare opportuno ricordare che la protezione civile deve tutelare la vita degli uomini e salvaguardare i beni e l’ambiente dai danni derivanti da calamità naturali o eventi indotti; un impegno troppo importante per essere svolto con superficialità da soccorritori improvvisati o, peggio ancora da speculatori. Pertanto il cittadino che vuole diventare volontario deve curare la sua preparazione professionale e morale poiché, se ben preparato ed addestrato, rappresenta la forza di protezione civile locale di più immediato intervento proprio perché vive sul posto e conosce il territorio e le genti da soccorrere.

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